Art. 8.
(Ispettorato).

      1. L'Ispettorato è organo della Direzione generale del SIS. Ha il compito di verificare la corretta gestione delle strutture

 

Pag. 12

degli organismi informativi previsti dalla presente legge per quanto riguarda la contabilità, le assunzioni, gli incarichi esterni, la tenuta e la gestione degli archivi, l'attività relativa alla tutela del segreto, nonché l'attuazione e il rispetto delle disposizioni e delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle informazioni per la sicurezza.
      2. L'attività ispettiva è programmata e seguita mediante direttive dal capo dell'Ispettorato, nominato dal Direttore generale del SIS. Il capo dell'Ispettorato è tenuto a presentare una relazione annuale sull'attività ispettiva e sugli incarichi svolti, con eventuali proposte di riforma del sistema. La Direzione generale del SIS trasmette la relazione dell'Ispettorato al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle informazioni per la sicurezza, al Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica e al Comitato parlamentare per la sicurezza.